Dopo l'articolo, inserire il seguente
«Art. 1-bis.
(Riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini)
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9-bis, comma 2, dopo la parola: "cittadinanza" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione delle dichiarazioni di riacquisto presentate innanzi a un ufficio consolare,";
b) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis, chi è nato in Italia o è stato ivi residente per almeno due anni continuativi e ha perduto la cittadinanza in applicazione dell'articolo 8, numeri 1° e 2°, o dell'articolo 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso in data compresa tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027".
2. Alla Sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, dopo l'articolo 7-bis è inserito il seguente: "Art. 7-ter. - Dichiarazione di riacquisto della cittadinanza: euro 250"».
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