Emendamento 1.0.2
Cristofaro, Cucchi, Magni
Requisiti
L’emendamento (dichiarato improponibile) consente ai nati in Italia da genitori stranieri, con almeno un genitore residente legalmente da un anno, di ottenere la cittadinanza mediante dichiarazione dei genitori prima della maggiore età, con possibilità di rinuncia entro due anni dal compimento dei 18 anni.
em
15/05/2025

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

          "Articolo 1 - bis

          (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

          1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia regolarmente soggiornante in Italia da almeno un anno al momento della nascita del figlio».

          b) all'articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

          «2-bis. Nei casi di cui alla lettera b-bis) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell'atto di nascita. La direzione sanitaria del punto nascita ovvero l'ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza."