Emendamento 1.0.4
Lombardo
Requisiti
L’emendamento (ritenuto improponibile) attribuisce la cittadinanza ai minori nati in Italia che abbiano completato almeno dieci anni di scuola nel sistema nazionale, tramite dichiarazione dei genitori o domanda entro due anni dalla maggiore età.
em
15/05/2025

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Norme in materia di ius culturae)

          1. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

          «2-bis. Il minore straniero nato in Italia che ha frequentato regolarmente nel territorio nazionale per almeno dieci anni il sistema educativo di istruzione e formazione, concludendo positivamente il primo ciclo e i primi due anni del secondo ciclo nelle scuole secondarie di secondo grado o, in alternativa, nei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da un esercente la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

          2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato in possesso dei relativi requisiti acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.».