Emendamento 1.0.6
Cristofaro, Cucchi, Magni
Requisiti
L’emendamento (improponibile) dimezza da dieci a cinque anni il requisito di residenza previsto dall’art. 9, comma 1, lettera f) della legge 91/1992.
em
15/05/2025

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

          Articolo 1 - bis

          (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

          Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, articolo 9, comma 1 lettera f) la parola "dieci" è sostituita con la seguente: "cinque".