Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Disposizione in materia di acquisizione della cittadinanza)
1. Fuori dai casi del minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, la concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è subordinata al conseguimento con profitto di un esame di educazione civica volto a verificare le conoscenze del richiedente inerenti ai profili sociali, giuridici e civili della società Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono individuate le linee guida recanti le modalità di svolgimento, i principi contenutistici e valutativi dell'esame di cui al precedente periodo.»
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