Emendamento 2.0.2
Musolino, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Sbrollini, Scalfarotto
Requisiti
L’emendamento (dichiarato improponibile) impone, salvo per i minori formati cinque anni in Italia, il superamento di un esame di educazione civica per ottenere la cittadinanza ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge 91/1992.
em
15/05/2025

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizione in materia di acquisizione della cittadinanza)

          1. Fuori dai casi del minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, la concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è subordinata al conseguimento con profitto di un esame di educazione civica volto a verificare le conoscenze del richiedente inerenti ai profili sociali, giuridici e civili della società   Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono individuate le linee guida recanti le modalità di svolgimento, i principi contenutistici e valutativi dell'esame di cui al precedente periodo.»