«Art. 1-bis.
(Interventi per favorire il recupero delle radici italiane degli oriundi e il conseguente acquisto della cittadinanza italiana)
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-septies è inserito il seguente: "1-octies. E' consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana, individuato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali".
2. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: ", o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno due anni";
b) dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) allo straniero nato nel territorio della Repubblica che vi risiede legalmente da almeno tre anni;"».
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