Emendamento 1.47 (testo 2) [id. a 1.60 (testo 2), 1.68 (testo 2), 1.89 (testo 2), 1.0.9 (testo 2), 1.0.12 (testo 2)]
Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo
Requisiti
Requisiti
Misure per favorire il recupero delle radici italiane e la cittadinanza per i discendenti di italiani all'estero.
em
14/05/2025

          «Art. 1-bis.

(Interventi per favorire il recupero delle radici italiane degli oriundi e il conseguente acquisto della cittadinanza italiana)

          1. All'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-septies è inserito il seguente: "1-octies. E' consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana, individuato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali".

          2. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a) le parole: ", o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno due anni";

          b) dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) allo straniero nato nel territorio della Repubblica che vi risiede legalmente da almeno tre anni;"».