Emendamento 1.26 (testo 2) [id. a 1.29 (testo 2), 1.57 (testo 2), 1.58 (testo 2), 1.73 (testo 2)]
Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo, Pellegrino
Requisiti
L’emendamento inserisce i nuovi commi 1-bis e 1-ter all’art. 4 della legge 91/1992, consentendo ai minori stranieri o apolidi figli di cittadini per nascita di ottenere la cittadinanza su dichiarazione dei genitori (o tutore) con requisiti di residenza o di termine, permettendo loro di rinunciarvi da maggiorenni e fissando il 31 maggio 2026 come scadenza transitoria per le domande pendenti.
em
14/05/2025

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

          «1-bis. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell'acquisto e ricorre uno dei seguenti requisiti:

 a) successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia;

b) la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione,  anche adottiva, da cittadino italiano.

1-ter. Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi del comma 1-bis può rinunciare alla cittadinanza se in possesso di altra cittadinanza.".

          1-ter. Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge, può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026.».