Emendamento 1.0.3
Cristofaro, Cucchi, Magni
Requisiti
L’emendamento (dichiarato improponibile) concede la cittadinanza ai minori nati o arrivati in Italia entro i 12 anni che vi risiedano legalmente e frequentino la scuola per 5 anni, tramite dichiarazione di entrambi i genitori o richiesta entro due anni dalla maggiore età, imponendo agli ufficiali civili di informare e sospendendo i termini in caso di omissione.
em
15/05/2025

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

          1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

          «2-bis. Lo straniero minore di età nato in Italia o che vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che vi abbia risieduto legalmente e senza interruzioni e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

          2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;

          b) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

          «Art. 23-bis. - 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

          2. Gli ufficiali dello stato civile sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza».