Emendamento 1.8 (testo 2) [id. a 1.30 (testo 2), 1.34 (testo 2), 1.39 (testo 2)]
Tosato , Stefani , Bizzotto , Pirovano , Spelgatti
Requisiti
L’emendamento approvato all’art. 3-bis sostituisce la lettera c) imponendo che un ascendente di primo o secondo grado abbia esclusivamente la cittadinanza italiana, riscrive la lettera d) richiedendo due anni di residenza continuativa in Italia al genitore o adottante tra l’acquisizione della cittadinanza e la nascita/adozione del figlio, e sopprime la lettera e).
em

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire la lettera c) con la seguente: "c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;";

          b) sostituire la lettera d) con la seguente: "d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.";

          c) sopprimere la lettera e).