Emendamento 1.90
Crisanti
Requisiti
L’emendamento (giudicato improponibile) alza da 200-1.000 € a 2.000-10.000 € le sanzioni previste dall’art. 11, comma 2, della legge 1228/1954.
em
15/05/2025

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          "2-bis. All'articolo 11, comma 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 le parole: «da 200 euro a 1.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 a 10.000 euro».".